Riduzione premi INAIL, guida al modello OT24 2016
È disponibile sul sito INAIL nella sezione “Modulistica > Gestione rapporto assicurativo > Datore di lavoro” la Guida alla compilazione del modello OT/24 per l’anno 2016.
È disponibile sul sito INAIL nella sezione “Modulistica > Gestione rapporto assicurativo > Datore di lavoro” la Guida alla compilazione del modello OT/24 per l’anno 2016.
Il Regolamento REACh all’art. 57 ha introdotto la categoria delle “sostanze di elevata preoccupazione”, in gergo SVHC (Substances of Very High Concern). Si tratta di sostanze che possono rispondere a diversi criteri di pericolosità per l’uomo o per l’ambiente, e che costituiscono per questo elemento di elevata preoccupazione: queste sono dapprima individuate come “candidate all’autorizzazione” attraverso proposte approfondite dagli Stati membri supportate da dossier di evidenze scientifiche, ed incluse nella candidate list aggiornata in progress sul sito dell’Agenzia Europea ECHA; quindi la loro pericolosità viene ulteriormente vagliata in relazione agli utilizzi caratteristici ed ai rischi correlati, con l’intento di definire se siano o meno da includere nell’Allegato XIV di REACh, che prevede che ogni impiego di quella data sostanza debba essere espressamente autorizzato a partire da una deadline individuata sostanza per sostanza, a prescindere da quantitativi in uso, ruoli ed utilizzi (eccetto specifiche esenzioni).
Gli obblighi previsti dal regolamento REACh (art. 7) per le sostanze incluse nella candidate list riguardano le sostanze SVHC in quanto tali o incluse in miscele o in articoli e coinvolgono, potenzialmente, tutti i soggetti nella supply chain, prevedendo in modo particolare obblighi di comunicazione a carico dei produttori ed importatori da paesi di extra-UE di articoli (compresi i prodotti di imballaggio), che sono tenuti a verificare nei prodotti immessi sul mercato la presenza di una o più SVHC in misura individuale superiore allo 0,1% e, in caso affermativo, ad effettuare (quando il quantitativo complessivo di sostanza per soggetto raggiunga o superi 1t/anno) una comunicazione ad ECHA entro 6 mesi dalla data di pubblicazione.
L’omessa notifica ad ECHA delle SVHC in articoli (art. 10 D.Lgs. n. 133/2009) è sanzionata con una ammenda da 15.000 a 90.000 €. e rende inoltre illegale l’importazione o la commercializzazione nel territorio UE degli articoli che le contengano nelle condizioni sopra individuate